Reclami (Italia)

Swan creato per stare al tuo fianco, e per noi è importante poter dialogare con te, in modo da poter migliorare. Se hai qualcosa da dirci, scrivici qui.

Se sei un cliente e non sei soddisfatto dell'assistenza ricevuta, puoi presentare un reclamo tramite i seguenti canali:

  • Lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) all'indirizzo: Swan, Ufficio Reclami, Via Generale Gustavo Fara, 35 – 20124 Milano.
  • Invia un'e-mail standard all'indirizzo swan dal tuo indirizzo e-mail registrato.
  • Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo swan.

Il nostro team dell'Ufficio reclami risponderà il prima possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi.

In casi eccezionali, qualora non fosse in grado di rispondere in tempo per motivi indipendenti dalla sua volontà, ti invierà una risposta provvisoria in cui spiegherà i motivi del ritardo e ti comunicherà il termine entro il quale riceverai una risposta definitiva.

Si prega di notare che la gestione dei reclami è gratuita per il Cliente, fatti salvi eventuali costi normalmente associati al mezzo di comunicazione scelto e addebitati da terzi.

Altre opzioni: ricorsi e mediazione

Se le risposte Swannon vi soddisfano o se non avete ricevuto alcuna risposta, vi ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente, potete rivolgervi al Mediatore bancario e finanziario (ABF).

L'ABF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al tribunale.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che, nel giro di pochi mesi, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto.

Per informazioni generali su questo sistema e informazioni specifiche sui ricorsi presentati, è possibile:

Si prega di notare che, prima di intraprendere un'azione legale, è obbligatorio tentare la “mediazione”, ovvero convocare la controparte dinanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nel relativo Registro e cercare di raggiungere un accordo amichevole. Ad esempio, per effettuare questo “tentativo di mediazione” obbligatorio è possibile ricorrere al suddetto ABF, al Conciliatore Bancario e Finanziario e a qualsiasi altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia.