Reclami (Italia)

Swan stato creato per stare al vostro fianco, e per noi è importante poter dialogare con voi per migliorare. Se avete qualcosa da dirci, scriveteci qui.

Se sei un cliente e non sei soddisfatto dell'assistenza ricevuta, puoi presentare un reclamo tramite i seguenti canali:

  • Lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno) indirizzata a: Swan, Ufficio reclami, Via Generale Gustavo Fara, 35 — 20124 Milano.
  • Invia un'e-mail standard all'indirizzo swan dall'indirizzo e-mail che hai registrato.
  • Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo swan.

Il team del nostro ufficio reclami vi risponderà il prima possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi.

In casi eccezionali, qualora non fosse in grado di rispondere tempestivamente per motivi indipendenti dalla sua volontà, vi invierà una risposta provvisoria in cui spiegherà i motivi del ritardo e il termine entro il quale riceverete una risposta definitiva.

Si prega di notare che la gestione dei reclami è gratuita per il cliente, fatti salvi i costi normalmente associati al mezzo di comunicazione scelto e addebitati da terzi.

Altre opzioni: ricorso e mediazione

Se le risposte fornite da Swan vi soddisfano o se non avete ricevuto alcuna risposta, ricordate che, ai sensi della normativa vigente, potete rivolgervi al Mediatore bancario e finanziario (ABF).

L'ABF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre un'alternativa più semplice, più rapida e più economica rispetto al ricorso ai tribunali.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che, nel giro di pochi mesi, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto.

Per ottenere informazioni generali su questo sistema e informazioni specifiche sui ricorsi presentati, potete:

Si prega di notare che, prima di adire le vie legali, è obbligatorio tentare una «mediazione», ovvero convocare la controparte dinanzi a uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro competente e cercare di raggiungere un accordo amichevole. Ad esempio, l'ABF sopra menzionato, il conciliatore bancario e finanziario e qualsiasi altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia possono essere utilizzati per portare a termine questo «tentativo di mediazione» obbligatorio.